TAR Lombardia pro concessione

TAR Lombardia pro concessione

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In Lombardia una sentenza del TAR a favore di un rinnovo di una concessione demaniale

 

Annullato dal TAR della Lombardia il provvedimento con il quale il Consorzio dei Comuni della Sponda Bresciana del lago di Garda e del lago di Idro aveva negato il rinnovo della concessione di area demaniale extraportuale nel Comune di San Felice del Benaco.

(…) Avverso il provvedimento di diniego del rinnovo della concessione e avverso la D.G.R. Lombardia n. 7967/2008, la società Promoimpresa s.r.l. proponeva impugnazione dinanzi al Tar per la Lombardia, articolando tre motivi di ricorso, così riassumibili: a) il primo, diretto a contestare la violazione dell’art. 1, comma 18, del d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge del 26 febbraio 2010, n. 25, nella parte in cui dispone la proroga del termine di durata delle concessioni sino al 31 dicembre 2020, intesa come norma che, seppure dettata con riferimento alle concessioni demaniali marittime, deve essere riferita anche alle concessioni demaniali lacuali, perché diretta a tutelare gli investimenti del concessionario in termini di ammortamento dei costi gestione, in diretta applicazione del principio comunitario di proporzionalità che esige che la concorrenza si concili con l’equilibrio finanziario del concessionario; b) il secondo, diretto a contestare la violazione degli artt. 50 e 58 della D.G.R. datata 6 agosto 2008 nella parte in cui impongono di commisurare la durata delle concessione alla “proficua realizzabilità dell’investimento”, così giustificando la possibile estensione della durata della singola concessione, in coerenza con il principio di proporzionalità da applicare a ciascun caso concreto; c) il terzo, diretto a contestare la disparità di trattamento rispetto alla disciplina delle concessioni del demanio lacuale insistenti sulla sponda Veneta del Lago di Garda, in quanto la D.G.R. Regione Veneto del 7 aprile 2009, n. 880, attribuisce al concessionario un diritto di prelazione in caso di nuova assegnazione della medesima area, non previsto dalla D.G.R. Regione Lombardia n. 7967/2008 ; 4) il quarto, diretto a contestare proprio la D.G.R. Regione Lombardia n. 7967/2008, se intesa come ostativa al rinnovo della concessione, per contrasto con il principio di proporzionalità a causa della omessa previsione di un regime transitorio favorevole ai concessionari.(…)