Ordinanza balneare annuale del Comune 2017

Ordinanza balneare annuale del Comune 2017

SETTORE CULTURA, TURISMO E
SERVIZI AL CITTADINO
Proposta n. 84 del 17/03/2017
ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 77 del 17/03/2017
OGGETTO:
ORDINANZA BALNEARE ANNUALE DEL COMUNE DI CERVIA ANNO 2017
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
CULTURA, TURISMO E SERVIZI AL CITTADINO
Premesso che:
 le politiche turistiche del Comune di Cervia sono orientate alla costruzione di un prodotto
integrato del territorio che, partendo dalla centralità storica del Turismo balneare, possa
integrarsi con le altre risorse materiali ed immateriali della città;
 il valore di un prodotto turistico flessibile rispetto alle nuove esigenze dei desideri di chi è in
vacanza non può non passare da elementi di innovazione e di progettualità creativa;
 la competitività del prodotto turistico Cervia sul mercato nazionale ed internazionale è
fortemente legata alla pluralità dell’offerta e alla sua capacità di creare connessioni fra Pubblica
Amministrazione, capacità imprenditoriali e volontà di innovazione;
 il Piano Particolareggiato dell’arenile del Comune di Cervia permette la presenza di attività
accessorie a quelle di balneazione ed in particolare attività di somministrazione alimenti e
bevande, che quindi per loro natura seguono l’orario di apertura dell’attività principale stabilita
con apposita ordinanza in quanto poste sull’arenile;
 la normativa in materia di liberalizzazioni, al fine di garantire la corretta e sicura fruizione
dell’arenile e delle aree assegnate in concessione, ha posto la necessità di adottare adeguati
provvedimenti relativi ai periodi di apertura degli stabilimenti balneari e delle attività accessorie
in essi praticate;
 l’Amministrazione ha definito un percorso comune con le Associazioni di categoria
maggiormente rappresentative, attraverso un adeguato tavolo di concertazione in cui sono stati
esaminati i temi riguardanti il corretto uso in sicurezza delle aree demaniali;
 a partire dalla stagione balneare 2013, è stata consentita la possibilità di un’apertura serale
degli stabilimenti balneari fino alle ore 24.00, ad eccezione delle settimane in cui erano previsti
i festeggiamenti in occasione della Notte Rosa, San Lorenzo e Ferragosto;
 sulla scorta della positiva esperienza maturata, l’Amministrazione ha confermato anche per le
stagioni successive la possibilità di consentire l’apertura serale degli stabilimenti balneari ed al
fine di procedere alla progressiva destagionalizzazione delle attività turistico balneari, ha
adottato l’Ordinanza balneare n° 472 del 02/11/2015 “Mare d’Inverno” che ha definito per la
prima volta il periodo di durata della stagione invernale, prevedendo la possibilità di apertura
delle strutture in tutte le serate fino alle ore 24.00, per consentire lo svolgimento di eventi
dedicati alla valorizzazione della risorsa “Mare” ed iniziative di richiamo, in grado di favorire la
permanenza turistica lungo tutto l’arco dell’anno;
 con la successiva Ordinanza n° 147 del 20/04/2016, sono state disciplinate le attività relative
alla stagione balneare estiva e la possibilità di apertura serale degli stabilimenti è stata estesa
a tutti i giorni della settimana;
 tale disciplina ha costituito un sicuro elemento di attrazione di ulteriori turisti e di fidelizzazione
degli ospiti presenti che ha contribuito ad implementare e diversificare l’offerta turistica,
migliorando l’immagine del territorio ed incrementando il numero di presenze;
 l’Ordinanza n°01/2017 della Regione Emilia Romagna, ha distinto la stagione balneare in
“stagione balneare estiva” compresa nel periodo tra il 15 Aprile ed il 28 Ottobre 2017 e
“stagione balneare invernale “Mare d’Inverno” compresa nel rimanente periodo dell’anno;
Considerato che:
 la disciplina dettata dalla Regione Emilia Romagna conferma la regolamentazione prevista
dall’Amministrazione comunale con le citate Ordinanze n° 472 del 02/11/2015 “Mare
d’Inverno” e n° 147 del 20/04/2016, adottate al fine di favorire la progressiva
destagionalizzazione delle attività balneari, implementare ulteriormente l’offerta turistica e dare
attuazione agli indirizzi strategici del programma di mandato, mediante azioni concrete volte a
sostenere tutti i comparti turistici;
Visti:
 la D.G.C. n° 272 del 29 Dicembre 2015 che ha fornito linee guida in merito a serate, orari
di apertura degli stabilimenti balneari e disciplina dei trattenimenti;
 l’Ordinanza Sindacale n° 7 del 20/04/2016 “Disciplina della diffusione della musica e
tutela dell’inquinamento acustico nell’arenile demaniale”;
 il D.Lgs. 112/98;
 la legge regionale 31 maggio 2002, N°9 recante “Disciplina dell’esercizio delle funzioni
amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale” e successive
modifiche;
 le delibere del Consiglio Regionale N° 468/2003 e N° 1461/2003 recanti “Direttive per
l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare
territoriale;
 il Piano Particolareggiato dell’Arenile;
 la L. 689/81;
 la L. 172/03;
 l’art. 11, comma 6, della L. 217/2011 (legge comunitaria per l’anno 2010);
 il D.L. N° 201/2011 convertito in Legge N° 214/2011;
 il D.L. N° 1/2012 convertito in Legge N° 27/2012;
 il D.Lgs N° 147/ 2012;
 la Delibera di Giunta regionale N° 197 del 25 Febbraio 2013;
 la L.R. 14/2003;
 l’Ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna N° 01/2017;
 le Ordinanze sulla sicurezza della navigazione N° 16/2014, 34/2014, 35/2014, 36/2014,
25/2015 della Capitaneria di Porto di Ravenna e s.m.i.;
 l’Ordinanza del Comune di Cervia N° 72/2012;
 l’Ordinanza sindacale N° 07 del 20/04/2016;
 l’Ordinanza balneare Mare d’Inverno n° 472 del 02/11/2015;
 l’Ordinanza balneare n° 147 del 20/04/2016;
 la Delibera della Giunta Regionale 21 gennaio 2002, n. 45;
 la L.R. N° 4 del 24/05/2013;
 il protocollo d’intesa definito in collaborazione con la Prefettura di Ravenna, FFOO,
Comune, Cooperativa Bagnini di Cervia ed Associazioni;
 l’atto C.C. 1 del 10/01/2013 di approvazione del Regolamento sui controlli interni;
 il R.D. 773/1931;
 il D.Lgs. 267/2000;
Preso atto:
 delle linee guida sulla gestione delle aree demaniali marittime approvate con Deliberazioni
della Giunta comunale n° 49 del 23/04/2013, n° 259 del17/12/2013 e n° 38 del
24/03/2015, n° 272 del 29 Dicembre 2015;
 della convenzione con la Coop Bagnini di Cervia per il contrasto all’abusivismo
commerciale, nonché del protocollo d’intesa stipulato in collaborazione con la Prefettura di
Ravenna, FFOO, Comune ed associazioni;
Ritenuto:
 che la L.R. N° 4 del 24/05/2013 in materia di accesso ai luoghi e diffide amministrative non
sia applicabile alla disciplina prevista per gli orari di apertura degli stabilimenti balneari ed
annesse attività accessorie;
Tutto ciò premesso e considerato, per le ragioni indicate;
ORDINA
L’Ordinanza balneare n° 01/2017 della Regione Emilia Romagna è integrata come segue:
Art. 1 – Stagione balneare e disciplina degli orari di apertura al pubblico
1. La stagione balneare è compresa tra il 01 Gennaio e il 31 dicembre 2017 ed è distinta in
“Stagione balneare estiva” e “Stagione balneare invernale mare d’inverno” per lo
svolgimento di attività di elio terapia, attività sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento e
per tutto quanto attiene le rispettive licenze commerciali.
2. “La stagione balneare estiva” è compresa tra il 15 Aprile ed il 28 Ottobre 2017 il
rimanente periodo corrisponde alla “stagione balneare invernale mare d’inverno”.
3. Durante “la stagione balneare estiva” gli stabilimenti balneari, almeno nei mesi di
Giugno, Luglio, Agosto, devono restare aperti tutti i giorni con orario minimo fissato dalle
ore 07.30 alle ore 19.00. Gli stabilimenti balneari possono restare aperti tutti i giorni dalle
ore 06.00 alle ore 24.00.
4. Durante “la stagione balneare invernale mare d’inverno” è facoltà degli stabilimenti
balneari del territorio di restare aperti al pubblico tutti i giorni, festivi compresi, a partire
dalle ore 09.00 fino alle ore 24.00, al fine di aderire con iniziative sportive, culturali, ludiche,
di intrattenimento al programma “mare d’inverno”, così come definito e secondo le modalità
stabilite dall’Amministrazione comunale con delibera G.C. n. 200/2015 e s.m. i. e dalle
procedure e regolamenti inerenti le single attività proposte. Nel periodo compreso tra il 01
ed il 14 Aprile 2017, gli stabilimenti balneari possono aprire al pubblico anche in assenza di
progetti ed iniziative legate al programma “mare d’inverno”, qualora l’apertura garantisca la
piena funzionalità dello stabilimento balneare e l’erogazione di tutti i servizi di spiaggia.
5. Durante “la stagione balneare estiva” le attività di locazione imbarcazioni e natanti,
depositi, scuole vela e attività similari, almeno nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto, devono
restare aperte tutti i giorni con orario minimo fissato dalle ore 09.30 alle ore 19.00. Tali
esercizi possono restare aperti tutti i giorni dalle ore 06.00 alle ore 21.00, con possibilità
di svolgere attività in mare in presenza dell’attivazione del servizio di soccorso e
salvamento, di norma previsto dalle ore 09.30 alle ore 19.00.
6. Gli stabilimenti balneari di cui all’art. 1 comma 3, in occasione dei festeggiamenti previsti
per la Notte Rosa, San Lorenzo e Ferragosto, possono prorogare la chiusura alle ore 03.00
del giorno successivo e alle ore 3.30, con spegnimento graduale degli impianti di diffusione
a partire dalle ore 03.00, se si tratta di stabilimenti dotati di fonometro.
7. Gli stabilimenti balneari di cui all’art. 1 comma 3, in occasione delle particolari giornate del
24 e 31 dicembre, possono prorogare la chiusura alle ore 03.00 del giorno successivo e
alle ore 3.30, con spegnimento graduale degli impianti di diffusione a partire dalle ore
03.00, se si tratta di stabilimenti dotati di fonometro.
8. Durante “la stagione balneare invernale mare d’inverno” l’utilizzo delle strutture
necessarie per lo svolgimento degli eventi, è consentito se tali strutture sono funzionali alle
attività proposte, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti, nonché secondo le
indicazioni di cui alla D. G.C. n. 200/2015 e previa acquisizione delle eventuali
autorizzazioni, se ed in quanto necessarie per la realizzazione delle singole iniziative.
9. Durante le giornate di apertura degli stabilimenti balneari, oltre allo svolgimento delle
attività di elioterapia, sportive, culturali, ludiche di intrattenimento, è consentito svolgere
attività di somministrazione alimenti e bevande, nel rispetto delle normative igienicosanitarie,
e le attività accessorie di diffusione della musica.
10. In particolare, si potrà diffondere musica con le seguenti modalità di massima, meglio
disciplinate in dettaglio con le apposite Ordinanze sindacali, recanti anche il quadro
sanzionatorio (pecuniario e accessorio) :
 durante “la stagione balneare invernale mare d’inverno”, si potranno effettuare
attività riconducibili alla disciplina dei “piccoli intrattenimenti musicali” regolati
dall’apposita Ordinanza sindacale a tutela dell’inquinamento acustico e dalla L.R.
14/2003;
 durante “la stagione balneare estiva” sarà possibile utilizzare esclusivamente
“musica di sottofondo” di cui all’apposita Ordinanza Sindacale durante l’orario di
apertura dello stabilimento. Le attività accessorie di somministrazione alimenti e
bevande annesse agli stabilimenti balneari possono utilizzare, per il funzionamento
di radio, TV e impianti elettroacustici, sia all’interno che all’esterno, diffusori di
potenza inferiore o uguale a 20 W RMS l’uno nella configurazione fissa (ovvero
in cui i diffusori siano collocati su un supporto non mobile) idonei a rispettare i limiti
di decibel stabiliti nella zonizzazione acustica, la cui fonte sonora sia costituita da
apparecchi monoblocco (ovvero che sia un unico amplificatore ad alimentare tutti i
diffusori acustici) non dotati di amplificatore separato autonomo, il cui utilizzo non si
configura o predispone come attività di trattenimento (cd. intrattenimenti musicali),
ma come musica soffusa e di sottofondo, funzionale ad allietare la permanenza del
pubblico e della clientela nello stabilimento balneare;
 Durante “la stagione balneare estiva” saranno possibili trattenimenti musicali
dal vivo, di cui all’apposita Ordinanza comunale (ad esempio, piano-bar, concertini,
disc jockey ecc.), per massimo 2 volte a settimana da effettuare a scelta del
concessionario nell’orario pomeridiano oppure serale;
 ogni attività rumorosa (tornei sportivi con speaker, fischi di arbitro, animazioni
varie, percussioni, ecc…) dovrà terminare alle ore 23.00.
11. In ogni caso, lo svolgimento dell’attività di diffusione di musica dovrà essere
conforme alla specifica regolamentazione prevista dalle Ordinanze comunali
emanate in materia e non potrà costituire, specie nelle ore serali, l’attività prevalente
dello stabilimento. Il Sindaco, anche d’urgenza, potrà apportare discipline particolari
anche in corso di stagione qualora vi fossero comprovati problemi di tutela
dell’inquinamento acustico.
12. Per consentire l’effettiva chiusura dello stabilimento balneare negli orari prefissati, la
somministrazione deve cessare almeno trenta minuti prima della chiusura medesima.
13. Nel periodo compreso tra il 15 ed il 31 Ottobre 2017, in cui è prevista la formazione della
fascia dunosa invernale a protezione degli stabilimenti balneari, gli stabilimenti balneari
possono restare aperti al pubblico a condizione che nelle aree in concessione ed in quelle
antistanti non vi siano mezzi meccanici atti ad effettuare lavori. Gli stabilimenti interessati
da tali lavori, al fine di garantire il rispetto delle massime condizioni di sicurezza a tutela
della pubblica incolumità, devono restare chiusi al pubblico per il tempo necessario
all’ultimazione degli stessi.
Art. 2 – Divieto di accesso all’arenile durante le ore notturne e disciplina dei varchi a mare
1. E’ vietato l’accesso in spiaggia dalle ore 1.00 alle ore 5.00 del mattino, eccetto nelle serate
di apertura degli stabilimenti balneari oltre le ore 24.
2. Il divieto di accesso non si applica ai concessionari delle aree demaniali, ai loro
collaboratori ed incaricati, nei casi previsti dall’articolo 1 punto 3), nonché durante lo
svolgimento di manifestazioni autorizzate o organizzate dall’Amministrazione comunale che
prevedano espressamente la proroga dell’orario.
3. Durante la stagione balneare estiva, tutti i varchi a mare devono restare aperti al pubblico.
4. Durante la stagione balneare invernale, anche se gli stabilimenti balneari non
parteciperanno al programma “Mare d’ Inverno”, devono comunque essere individuati e
debitamente segnalati tramite cartelli identificativi posti a lato mare e a lato monte, varchi a
mare in numero sufficiente e comunque non inferiore a numero 71, che devono restare
aperti in modo da garantire il pubblico accesso all’arenile.
Art. 3 – Zona di mare riservata alla balneazione
1. In relazione alla profondità dei fondali e dell’elevata presenza turistica sulla fascia costiera
adriatica, l’ampiezza della zona di mare riservata alla balneazione è fissata in metri 300 di
distanza dalla riva per tutto il territorio comunale.
2. La balneazione è vietata nei tratti di mare indicati dall’art. 3 comma 1 dell’Ordinanza
balneare N° 01/2017 della Regione Emilia Romagna, nonché nei tratti di mare indicati
dall’Ordinanza sulla sicurezza della navigazione della Capitaneria di Porto di Ravenna e
dalle specifiche Ordinanze comunali in materia igienico sanitaria.
3. Al fine di evitare intralcio alle attività di salvamento, disturbo alla quiete pubblica, danno o
molestia alle persone, nonché nocumento all’igiene dei luoghi e pericoli per la pubblica
incolumità, è vietato montare strutture e/o gonfiabili destinati a praticare giochi e/o attività
nella zona di mare destinata alla balneazione.
Art. 4 – Svolgimento del servizio di salvataggio e forme di segnalazione
1. Nel periodo compreso tra il 27 Maggio ed il 10 Settembre 2017, presso tutte le strutture
balneari, gli impianti e le aree demaniali libere del territorio, deve essere attivato un
efficiente servizio di soccorso e salvataggio, secondo le modalità stabilite dall’Ordinanza
balneare della Regione Emilia Romagna, dalle Ordinanze della Capitaneria di Porto di
Ravenna in materia di sicurezza della balneazione e della navigazione, così come integrate
dalle disposizioni di cui alla presente Ordinanza. Il servizio dovrà garantire la copertura
dello acqueo di cui al precedente articolo 3 comma 1.
2. Nel periodo compreso tra il 27 Maggio ed il 03 Settembre 2017, il servizio di soccorso e
salvataggio deve essere attivato obbligatoriamente dalle ore 09.30 alle ore 19.00.
3. Nel periodo compreso tra il 04 ed il 10 Settembre 2017, il servizio di soccorso e
salvataggio deve essere attivato obbligatoriamente dalle ore 09.30 alle ore 18.30.
4. Nei periodi antecedenti al 27 Maggio e successivi al 10 Settembre 2017, gli stabilimenti
balneari possono aprire al pubblico la balneazione assicurando l’istituzione del servizio di
soccorso e salvataggio. In tali periodi, in assenza del servizio, gli stabilimenti possono
eventualmente restare aperti al pubblico per la sola attività di elioterapia, ma in tal caso
deve essere segnalata la mancanza dei servizi di soccorso e salvataggio con le apposite
bandiere di segnalazione previste dall’Ordinanza balneare regionale N° 01/2017 e
dall’Ordinanza sulla sicurezza della navigazione della Capitaneria di Porto di Ravenna e
devono essere apposti cartelli in quattro lingue recanti la dicitura “Stabilimento aperto
esclusivamente per elioterapia-spiaggia sprovvista di servizio di salvataggio”.
5. E’ esclusa qualsiasi interruzione del servizio, ad eccezione di quanto previsto dal
successivo punto 7.
6. I titolari degli stabilimenti balneari possono assicurare il servizio anche in forma collettiva,
mediante l’elaborazione di un Piano organico che preveda, per una necessaria continuità
dei livelli e degli standard di sicurezza almeno 10 postazioni contigue, con la presenza
obbligatoria di un pattino ogni postazione, secondo le modalità indicate dall’Ordinanza
Balneare Regionale N° 01/2017 e dalle Ordinanze sulla sicurezza della navigazione della
Capitaneria di Porto di Ravenna.
7. In caso di servizio di soccorso e salvataggio svolto mediante piano collettivo che garantisca
condizioni di massima sicurezza, in considerazione della minore affluenza in spiaggia in
determinati orari, è consentita la parziale riduzione fino ad un massimo del 50% del servizio
medesimo, nell’orario compreso tra le ore 13.00 e le ore 15.00, nonché dalle ore 09.30 alle
ore 10.00 e dalle ore 18.30 alle 19.00, nel periodo in cui è prevista la proroga alle 19.00.
Tali riduzioni devono essere rese note mediante le apposite bandiere previste
dall’Ordinanza Balneare Regionale N° 01/2017 e dall’Ordinanza sulla sicurezza della
navigazione della Capitaneria di Porto di Ravenna.
8. Il piano collettivo di salvataggio deve inoltre prevedere un adeguato numero di postazioni di
avvistamento adeguate in altezza che non dovranno avere un fronte superiore a 150 metri
lineari circa tra loro, con una tolleranza massima del 5% di differenza in +/-; nonché la
presenza obbligatoria di un pattino di salvataggio presso ogni postazione ed
eventualmente, a supporto, può essere prevista idonea unità a motore dotata di
propulsione ad idrogetto e/o ad elica intubata per il pronto intervento, in conformità a
quanto previsto dall’Ordinanza balneare N° 01/2017 della Regione Emilia Romagna e
dall’ordinanza sulla sicurezza della navigazione della Capitaneria di Porto di Ravenna .
9. Il piano collettivo di salvataggio garantisce anche la copertura delle aree balneabili dove
viene effettuato il servizio di noleggio pedaloni, nel tratto di mare compreso dalla battigia
fino alla profondità di mt. Lineari 300, così come delimitato e disciplinato dall’Ordinanza
della Regione Emilia Romagna e dalle Ordinanze sulla sicurezza della navigazione della
Capitaneria di Porto di Ravenna.
10. Ad integrazione delle disposizioni contenute nell’Ordinanza balneare regionale N° 01/2017,
al fine di garantire condizioni di massima sicurezza, si dispone l’utilizzo di una bandiera di
colore GIALLO-BLU indicante l’obbligo di chiusura totale degli ombrelloni anche in
presenza di appositi dispositivi di ancoraggio, da issarsi sugli appositi pennoni in presenza
di condizioni meteorologiche particolarmente avverse.
11. In caso di servizio di salvataggio proposto in forma individuale, il Piano dovrà essere
conforme alla disciplina dettata dall’Ordinanza balneare n. 01/2017 della Regione Emilia
Romagna e dalle Ordinanze sulla sicurezza della navigazione della Capitaneria di Porto di
Ravenna. Il Piano dovrà garantire lo svolgimento del servizio mediante un’organizzazione
di uomini, mezzi e strumentazioni tecniche idonee a garantire il rispetto delle massime
condizioni di sicurezza a tutela della pubblica incolumità. Il personale impiegato dovrà
essere in numero sufficiente a garantire la copertura di tutto il periodo giornaliero in cui
dovrà essere svolto il servizio, dovrà essere adeguatamente formato e dotato dei necessari
brevetti ed abilitazioni, anche in relazione all’utilizzo del defibrillatore obbligatorio. Al fine di
garantire uniformi standard di sicurezza, il servizio di salvamento individuale dovrà aderire
al protocollo di sicurezza con il “118 – Romagna Soccorso”; nonché garantire le modalità
d’intervento operativo attualmente in uso al servizio in forma associata, anche prevedendo
un intervallo minore fra torrette o numero maggiore di operatori di salvamento nel tratto in
concessione. Il Piano, corredato di tutta la documentazione tecnica necessaria, nonché di
specifica ed adeguata polizza assicurativa, dovrà essere approvato dal Comune che potrà
richiedere eventuali integrazioni ritenute necessarie a garantire il rispetto delle condizioni di
massima sicurezza a tutela della pubblica incolumità.
Art. 5 – Divieto di effettuare pubblicità e disciplina degli impianti di diffusione sonora e delle
comunicazioni di servizio
1. I concessionari saranno obbligati ad installare in posizione di massima visibilità
all’inizio della passerella che conduce al mare, l’apposito cartello fornito dalla Coop
Bagnini e dal Comune, recante l’informativa riguardo il divieto di acquisto di prodotti
o servizi (di cui ai successivi art. 6 comma 1 e art. 7) presso soggetti non autorizzati,
nonché della sanzione “educativa”, in attuazione del protocollo d’intesa sul
contrasto all’abusivismo commerciale a cura della Prefettura di Ravenna, Forze
dell’ordine, Comune ed associazioni di categoria.
2. Sulle aree demaniali marittime del territorio è stabilito il divieto di effettuare pubblicità di
qualunque tipo ad eccezione delle ipotesi previste dai successivi punti 3) e 5).
3. Gli impianti fissi autorizzati alla diffusione sonora di messaggi pubblicitari mediante
l’impiego di altoparlanti possono funzionare esclusivamente nei seguenti orari:
mattino dalle ore 11.00 alle ore 12.00 – pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 18.00.
4. Negli stabilimenti balneari le comunicazioni di servizio sono consentite all’interno della
seguente fascia oraria: dalle ore 10.00 alle ore 13.00, e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
Sono escluse da tale limitazione di orario le comunicazioni relative ad emergenze.
5. I titolari di imbarcazioni adibite al trasporto passeggeri possono trasmettere da bordo, a
volume moderato, annunci, anche registrati, aventi ad oggetto esclusivamente la gita in
mare, nelle fasce orarie dalle ore 09,30 alle ore 10,00, dalle ore 11,30 alle ore 12,30, dalle
ore 17,30 alle ore 18,30, nel numero massimo di tre annunci al giorno e per una durata di
ogni singolo annuncio non superiore ad un minuto e trenta secondi.
6. La diffusione dei suddetti messaggi deve avvenire nel rispetto della normativa vigente
sull’inquinamento acustico.
7. Possono essere espressamente autorizzate forme di pubblicità diverse e/o ulteriori rispetto
a quelle citate, nel caso sussistano comprovati motivi di interesse pubblico; in ogni caso lo
svolgimento dell’attività pubblicitaria non può avvenire in forma itinerante, deve essere
consentita esclusivamente all’interno degli appositi spazi a ciò dedicati all’interno degli
stabilimenti balneari o nelle aree oggetto di autorizzazione stagionale, deve avvenire nel
rispetto delle modalità e prescrizioni stabilite nell’autorizzazione comunale, non deve
interferire con le normali attività di balneazione e ricreative, né recare
intralcio/molestia/disturbo ai bagnanti ed alla quiete pubblica.
Art. 6 – Disciplina del commercio, dell’attività fotografica, ritrattista, delle scuole di vela e
nuoto e delle attività di locazione imbarcazioni e natanti
1. Sulle aree demaniali marittime comprese nel territorio del Comune di Cervia, ad eccezione
delle attività previste ai successivi punti 2, 3, 4, è vietato l’esercizio del commercio in
forma fissa ed itinerante. È’ fatto altresì divieto di acquisto di prodotti o servizi
presso soggetti non autorizzati, eccetto per i successivi punti 2, 3, 4, con le modalità
e disciplina previsti dall’apposita ordinanza sindacale.
2. Durante la stagione balneare estiva, l’esercizio dell’attività fotografica e ritrattista in forma
ambulante lungo la spiaggia è consentito a coloro che sono muniti di apposita
autorizzazione rilasciata dal Comune sulla base del requisito dell’anzianità di frequenza.
Il numero massimo delle autorizzazioni che saranno rilasciate è fissato in 13. Ogni
autorizzato può avvalersi di due operatori purché risultino essere alle sue dipendenze ovvero
stipulino con lo stesso un contratto di collaborazione.
Le generalità del collaboratore nonché eventuali variazioni devono essere comunicate al
competente ufficio comunale.
Ogni soggetto autorizzato, compreso i collaboratori, deve portare in modo ben visibile
l’apposito tesserino di riconoscimento con fotografia rilasciato dal comune ed esibire il
permesso a richiesta delle autorità di vigilanza.
Salvo espressa autorizzazione, è vietato condurre in spiaggia animali e/o utilizzare
attrazioni artificiali per esercitare tale attività.
L’attività non deve arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti o pregiudicare o limitare le
attività balneari.
Nel caso fossero presentate più di tredici richieste verrà data preferenza a chi era già stato
autorizzato negli anni precedenti.
Le attività’autorizzate devono avere ad oggetto esclusivamente l’effettuazione di fotografie
e ritratti, è vietata qualsiasi forma di commercio sull’arenile.
3. Durante la stagione balneare estiva, è consentito l’esercizio dell’attività di scuola vela,
nuoto, voga ecc. da parte dei titolari di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato, per le scuole vela, alla verifica dell’iscrizione del
richiedente alla FIV o altra associazione riconosciuta, per le scuole nuoto alla verifica del
possesso del brevetto di istruttore.
L’esercizio delle attività di scuola vela (natanti con deriva mobile e/o tavole a vela windsurf)
è, altresì, subordinato al possesso di un’autorizzazione per l’installazione di un corridoio di
atterraggio e devono essere svolte senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza
alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari.
Nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza della navigazione dettate dalla
competente Capitaneria di Porto di Ravenna, i corridoi di lancio-atterraggio devono essere
posizionati fino alla distanza di metri 500 dalla battigia.
Le domande di autorizzazione per l’installazione di corridoi di lancio
atterraggio devono essere presentate entro la data del 19/05/2017. Nel caso di
corridoi di lancio-atterraggio precedentemente autorizzati, è prevista la semplice
comunicazione di attivazione da effettuare al Comune entro la medesima data
Le caratteristiche e le prescrizioni a carico dei soggetti autorizzati sono disciplinate
con Ordinanze dell’Autorità marittima territorialmente competente in materia di
sicurezza della navigazione e sicurezza della navigazione da diporto.
Al fine di non limitare eccessivamente le normali attività di balneazione, i corridoi di
atterraggio devono rispettare una distanza minima, l’uno dall’altro, di metri lineari 100 ca., i
soggetti titolari di concessioni aventi come scopo l’esercizio dell’attività di scuola vela
avranno diritto di precedenza rispetto ad ogni altro richiedente.
Il numero massimo di corridoi di atterraggio che possono essere installati è fissato in
numero 25, nel caso in cui per l’anno in corso le richieste siano superiori a tale numero e
fermo restando quanto previsto dal capoverso precedente, avranno precedenza le
comunicazioni aventi la data di protocollazione anteriore nel tempo.
Nell’ipotesi di manifestazioni temporanee autorizzate e/o organizzate direttamente
dall’Amministrazione possono essere autorizzati corridoi di atterraggio a distanze inferiori a
100 metri lineari l’uno dall’altro.
4. Durante la stagione balneare estiva è altresì consentito lo svolgimento dell’attività di Fly
Board secondo le modalità stabilite dalla disciplina introdotta in materia dalla Capitaneria di
Porto di Ravenna. Per lo svolgimento di tale attività, il cui esercizio è possibile solo oltre il
limite delle acque riservate alla balneazione, il Comune è tenuto a rilasciare
esclusivamente l’autorizzazione per l’installazione del corridoio di lancio-atterraggio
obbligatorio. Le relative richieste dovranno pervenire entro e non oltre la data del
19/05/2017.
5. Per lo svolgimento delle attività di locazione imbarcazioni e natanti e’ consentita la
sostituzione degli ombrelloni con gazebo aperti, uno per ogni punto di noleggio, avente
dimensione non superiore a mq 10.
L’orario massimo di apertura delle attività è fissato dalle ore 6.00 alle ore 21.00.
Il numero massimo dei pedaloni che il singolo concessionario dello stabilimento può tenere
è fissato in 5.
Nel caso in cui l’attività di noleggio pedaloni sia svolta da altri soggetti, questi devono
ottenere apposita autorizzazione dal comune ed indipendentemente dal numero di
concessionari con cui collaborano, il numero massimo di pedaloni utilizzabili è fissato in 30.
Le disposizioni precedenti relative al numero massimo di pedaloni utilizzabili non si
applicano ai soggetti titolari di una concessione demaniale permanente avente quale scopo
esclusivo l’attività di deposito, noleggio e rimessaggio natanti.
6. Nel rispetto delle condizioni di sicurezza a tutela della pubblica incolumità, le imbarcazioni e
i natanti oggetto delle attività di locazione regolarmente autorizzate possono, durante lo
svolgimento dell’attività, essere temporaneamente ormeggiate nello specchio acqueo
destinato alla balneazione, purchè non costituiscano intralcio al libero transito dei bagnanti
e il numero massimo di imbarcazioni non sia comunque superiore a 10. In ogni caso, le
imbarcazioni durante le ore notturne dovranno essere collocate sull’arenile e non
dovranno, comunque, costituire intralcio al transito dei mezzi di soccorso e dei mezzi
destinati alla pulizia delle spiagge.
Lo specchio acqueo, la battigia e la fascia di arenile demaniale immediatamente
prospiciente antistanti le postazioni di salvamento, essendo strumentali alle attività di
salvataggio, devono essere obbligatoriamente lasciati liberi da ogni intralcio.
Art. 7 – Attività di massaggio terapeutico ed estetico
1. Sulle aree demaniali marittime del territorio di competenza è fatto divieto di svolgere e/o
usufruire di attività di massaggio terapeutico ed estetico, tatuaggi, piercing, trattamenti
estetici di qualsivoglia tipo e ogni altra pratica professionale similare per tecniche e/o
strumentazione.
Art. 8 – Accessibilità
1. Al fine di consentire l’accesso al mare da parte di soggetti diversamente abili nonché la loro
mobilità all’interno di aree attrezzate con strutture modeste di facile rimozione, fermo
restando le disposizioni previste dall’Ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna N°
01/2017 circa l’obbligo di garantire l’accessibilità da parte dei soggetti predetti nell’ambito
delle aree in concessione, i concessionari devono predisporre appositi percorsi, da
posizionare anche fuori dalle aree in concessione sia perpendicolarmente che
parallelamente alla battigia, previa semplice comunicazione scritta all’Amministrazione
comunale, anche se detti percorsi non risultano riportati specificamente nella licenza di
concessione demaniale. Tali pedane dovranno comunque essere rimosse al termine della
stagione balneare.
Art. 9 – Prescrizioni sull’uso delle spiagge, per l’accesso e transito dei veicoli,
agevolazione dei servizi di contrasto all’abusivismo commerciale.
1. Ad eccezione dei mezzi di soccorso, e’ vietato occupare con ombrelloni, sedie, sdraio e/o
altre attrezzature di qualsiasi tipo la fascia di spiaggia (battigia) ampia non meno di metri 5,
destinata esclusivamente al libero transito, con divieto di permanenza ad eccezione dei
casi espressamente previsti dall’Ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna N°
01/2017.
2. Ad eccezione di quanto previsto ai punti successivi del presente articolo, è stabilito il divieto
assoluto di accedere all’aree demaniali marittime con qualsivoglia tipo di veicolo.
3. I mezzi di polizia, soccorso e protezione civile possono accedere all’arenile senza limiti di
orario e comunicazione, nonché posizionare gazebo mobili informativi o di contrasto
all’abusivismo commerciale.
4. I mezzi e gli apprestamenti di contrasto all’abusivismo commerciale hanno la priorità e vi
devono essere sempre garantite le condizioni per il loro svolgimento anche se non in
servizio di emergenza, in particolare in merito al transito dei mezzi e la collocazione dei
gazebo.
5. i titolari delle concessioni demaniali e degli stabilimenti sono tenuti a segnalare e fornire
informazioni alla polizia municipale o forze dell’ordine riguardo ad attività di abusivismo
commerciale che subiscono nel proprio stabilimento, in particolare per la vendita “a
catalogo” di merce contraffatta sotto gli ombrelloni o altre informazioni utili riguardo al
fenomeno, sia direttamente che tramite la Coop Bagnini. Sono inoltre tenuti ad informare i
propri clienti del divieto di acquisto di prodotti o servizi presso rivenditori abusivi e della
corrispondente sanzione educativa meglio disciplinata da apposita ordinanza del Sindaco.
6. Possono accedere all’arenile senza limiti di orario, previa comunicazione da dare al
Comune e all’Autorità marittima, i mezzi impiegati per effettuare interventi necessari ai fini
del ripristino delle strutture balneari danneggiate da eventi eccezionali, i mezzi destinati a
ripristinare le condizioni di sicurezza a tutela della pubblica incolumità, i mezzi impiegati per
l’esecuzione di lavori alle strutture autorizzati dalle autorità competenti, nonché quelli
impiegati durante la stagione invernale per effettuare i lavori di manutenzione ordinaria
previsti dall’Ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna.
7. Durante la stagione balneare estiva, i mezzi per la pulizia delle spiagge possono accedere
all’arenile esclusivamente dalle ore 21.00 alle ore 9.00. In caso di eventi meteo marini
eccezionali e di particolare gravità, previa comunicazione da dare al Comune e all’Autorità
Marittima, l’accesso può essere prorogato fino alle ore 09.30. La comunicazione deve
essere corredata della documentazione tecnica necessaria ad attestare l’eccezionalità
dell’evento e la conseguente impossibilità di concludere le operazioni entro l’orario
prestabilito.
8. I mezzi impiegati in occasione di manifestazioni, previa autorizzazione da richiedere al
Comune almeno quindici giorni prima dell’evento, possono accedere all’arenile nel rispetto
dei limiti e prescrizioni stabilite nell’autorizzazione comunale.
9. I velocipedi, ad eccezione della fascia di battigia di 5 metri destinata al libero transito ed
alle operazioni di soccorso e salvamento, possono accedere all’arenile nei limiti di orario di
accesso previsti dalla presente Ordinanza, adottando tutti gli accorgimenti e le misure
necessari a garantire le massime condizioni di sicurezza a tutela della pubblica incolumità.
La velocità deve essere moderata e comunque adeguata a garantire che non vi siano
pericoli per la sicurezza della persone. Ai fini della tutela della pubblica incolumità,
l’accesso è vietato in occasione di gare, manifestazioni sportive, o gruppi organizzati di
ciclisti, quando il numero di partecipanti e/o le modalità di svolgimento costituiscono pericoli
per la sicurezza.
Art. 10 – Disciplina per l’accesso all’arenile di animali
1. Durante “la stagione balneare estiva” ai sensi di quanto stabilito dall’art. 4 comma 1 lett.
j) dell’Ordinanza balneare n° 01/2017 della Regione Emilia Romagna, è vietato condurre o
far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e guinzaglio, ivi
compresi quelli utilizzati dai fotografi o dai cine operatori. Sono esclusi dal divieto i cani di
salvataggio impegnati per il servizio di salvataggio e i cani guida per i non vedenti; sono
altresì esclusi, previa comunicazione da dare al Comune, i cani al guinzaglio preposti
all’accompagnamento di persone con diverse abilità e destinati alla pet-therapy.
I concessionari hanno tuttavia facoltà, nell’ambito del proprio impianto, nei limiti di cui alla
disciplina prevista dall’Ordinanza regionale e secondo le modalità previste dall’apposito
Regolamento comunale, di individuare aree debitamente attrezzate, delimitate e riservate,
per l’accoglienza di animali domestici, salvaguardando comunque l’incolumità e la
tranquillità dell’utenza balneare.
Il Comune, ad esclusione dei periodi di alta stagione caratterizzati da un elevato afflusso di
persone in spiaggia, può autorizzare l’accesso temporaneo di animali all’arenile, in
occasione dello svolgimento di manifestazioni di breve durata che contribuiscono alla
progressiva destagionalizzazione delle attività balneari, diversificando la serie dei servizi
resi all’utenza e garantendo al contempo un richiamo mediatico con conseguente
incremento delle presenze turistiche e benefici economici e d’immagine per tutte le attività
economiche del territorio. La richiesta di autorizzazione dovrà essere corredata di tutta la
documentazione necessaria a garantire che l’accesso avvenga in condizioni di massima
sicurezza, sia limitato ad aree debitamente delimitate e vigilate ed avvenga nel rispetto
della normativa in materia igienico sanitaria, con l’immediata rimozione, a cura degli
organizzatori, di eventuali residui organici e contestuale pulizia delle aree.
2. Durante “la stagione balneare invernale mare d’inverno” è consentito l’accesso dei cani
nel rispetto delle seguenti condizioni:
 Il cane deve essere iscritto all’anagrafe canina,
 Il cane deve essere sottoposto a tutte le vaccinazioni previste;
 Il cane deve essere condotto con guinzaglio di lunghezza non superiore a m 1,50 e
non estendibile;
 è vietato l’accesso dei cani di sesso femminile in evidente fase estrale;
 il proprietario o il detentore, durante l’accesso, deve impedire che il comportamento
del proprio cane arrechi disturbo alla quiete pubblica;
 il proprietario o il detentore, durante l’accesso, è sempre responsabile del
benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente
che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose eventualmente
provocati dallo stesso;
 i cani sono soggetti al divieto assoluto di balneazione;
 il proprietario o il detentore, deve garantire l’immediata rimozione di qualunque
deiezione dei cani stessi mediante apposita paletta/raccoglitore;
 è vietato l’accesso ai cani che per temperamento o carattere si dimostrassero
pericolosi o arrecassero disturbo alla quiete pubblica.
Sanzioni
Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 3.000,00.
Sanzioni accessorie rispetto al superamento dell’orario o dell’inquinamento acustico, fatta
salva ulteriore disciplina prevista da apposita ordinanza sindacale:
– In caso di seconda violazione alle disposizioni in materia d’inquinamento acustico per
continuare a diffondere musica vi sarà l’obbligo d’installazione del sistema automatico di
misurazione e controllo (cd. fonometro), in funzione 24 ore su 24.
– In caso di seconda violazione in termini di orario di chiusura o diffusione della musica, sarà
sospesa la possibilità di esercitare l’attività dello stabilimento dalle ore 20 alle ore 24.00 per
i successivi 15 giorni.
– In caso d’inottemperanza all’ordine dato oppure violazione successiva alla seconda, è
prevista la sospensione dell’attività dello stabilimento balneare per giorni 3 consecutivi e
per i successivi 15 la perdita della facoltà di apertura dalle ore 20 alle ore 24.
– L’Amministrazione, qualora individui zone particolarmente sensibili od oggetto di
problematiche legate al disturbo della quiete pubblica, può provvedere anche d’urgenza,
durante la stagione balneare a perimetrarle, prevedendo limitazioni alla diffusione della
musica oppure richiedendo l’installazione preventiva del sistema di misurazione e controllo
dei livelli sonori (fonometro).
In relazione alle attività di contrasto all’abusivismo commerciale, nonché al Protocollo d’intesa
definito in collaborazione con la Prefettura di Ravenna, FFOO, Comune, Cooperativa
Bagnini di Cervia ed Associazioni, è fatto obbligo ai concessionari titolari e/o affittuari
degli stabilimenti di presidiare e monitorare le aree in concessione compressa ogni
struttura coperta (cabine, magazzini, depositi, spogliatoi ecc) affinchè tali ambiti non siano
utilizzati a deposito/vendita di merce, anche se non contraffatta da parte di soggetti non
autorizzati.
In caso di rinvenimento sul posto o sequestro di merce contraffatta e non, ai titolari dello
stabilimento e/o affittuari, accertato l’omesso controllo, sarà comminata apposita sanzione
pecuniaria da un minimo di 500 ad un massimo di 3.000 euro.
Qualora il concessionario e/o affittuario si rendesse compiacente e/o fosse accertata la sua
disponibilità anche indiretta o per conto di terzi, oltre alla sanzione pecuniaria sopracitata,
sarà disposta la chiusura dello stabilimento (bar-ristorante) per due giorni, da effettuarsi
entro e non oltre giorni dieci dal riscontro del fatto. Tali sanzioni potranno essere integrate
o meglio disciplinate da apposita ordinanza sindacale in materia.
Disposizioni comuni
Tutte le attività autorizzate devono essere svolte senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e
senza alcun pregiudizio o limitazioni per le attività balneari.
E’ fatto obbligo di tenere presso la sede dello stabilimento balneare copia delle Ordinanze balneari
e dell’ultima concessione demaniale rilasciata con allegata planimetria, nonché di esibire le
autorizzazioni previste dalla presente Ordinanza ad ogni richiesta degli agenti di polizia giudiziaria
o degli incaricati dei servizi di polizia amministrativa.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
La presente sia trasmessa alla Polizia Municipale, alla Capitaneria di Porto e alle Autorità
competenti alla vigilanza e all’adozione dei provvedimenti previsti in caso di violazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna
entro il termine di giorni 60 decorrenti dall’avvenuta pubblicazione ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.
La Dirigente
Daniela Poggiali / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate