Ordinanza balneare regionale 2018
ASSESSORATO TURISMO COMMERCIO DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL’IMPRESA
ORDINANZA BALNEARE N. 1/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO COMMERCIO E SPORT VISTA
la Legge 4 dicembre 1993, n. 494 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 5 ottobre 1993 n. 400” e successive modifiche;
VISTA
la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 recante “Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale” e successive modifiche;
VISTA
la Delibera del Consiglio Regionale n. 468 del 6 marzo 2003 recante “Direttive per l’ esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell’
art. 2 comma 2 della L.R. 9/02” ed in particolare il paragrafo 3.1 nel quale tra l’altro si dispone che la
Regione con apposito provvedimento (Ordinanza Balneare) disciplina l’esercizio delle attività balneari e l’uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale nell’ambito del litorale marittimo comprendente il territorio costiero dei Comuni di Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia,
Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Bellaria Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica;
VISTA
l’Ordinanza Regionale n° 2/2004 approvata con la Determina Dirigenziale n° 6148 del 7/5/2004 e sue successive modifiche e/o integrazioni recante definizioni in merito alle variazioni al contenuto della concessione demaniale marittima che necessitano di autorizzazione, nulla osta o semplice comunicazione nonché regime e disciplina delle Aree Polifunzionali e sue successive modifiche e integrazioni;
VISTA
la Delibera della Giunta Regionale 226/2003 Disposizioni inerenti le concessioni relative ad aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative”;
VISTA
la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 relativa all’assistenza, all’integrazione ed ai diritti delle persone disabili e successive modifiche;
VISTO
il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 inerente Codice della nautica da diporto;
VISTO
il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 ,n. 152 relativo alle Norme in materia ambientale
VISTO
il Decreto ministeriale 29 Luglio 2008, n. 146 Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.
VISTO
il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”
VISTO
il Decreto interministeriale 30 marzo 2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazi
one, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.1
16, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione
VISTO
il Decreto Interministeriale recante “Disciplina delle certificazioni dell’attività sportiva non agonistica ed amatoriale e linee guida sulla dotazione ed utilizzo di defibrillatori e di eventuali altri dispositivi salvavita” emanato in ottemperanza all’art. 7 , comma 11 del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158 convertito dalla Legge 28 novembre 2012 , n. 189
VISTI
la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell’art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 2005”;
VISTA
la Legge 8 luglio 2003, n. 172 e successive modificazioni recante “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;
VISTI
gli articoli 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori;
SENTITI
le Amministrazioni comunali e provinciali interessate, i competenti Uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, le Associazioni di categoria, i Sindacati maggiormente rappresentativi e il Parco del Delta del Po;
DATO ATTO
che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative in materia
O R D I NA ART. 1
DISPOSIZIONI GENERALI
1.
La stagione balneare è compresa tra il 01 Gennaio e il 31 dicembre 2018 ed è divisa in Stagione balneare estiva e Stagione Balneare invernale “Mare d’Inverno”
2.
La stagione balneare estiva è compresa tra il 13 aprile ed il 28 Ottobre 2018 per elioterapia, attività sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento e per tutto quanto attiene le rispettive licenze commerciali, nel rispetto di quanto indicato al successivo punto 6). Il rimanente periodo corrisponde alla Stagione Balneare Invernale.