Ordinanza del sindaco di Cervia n.40 dell’8/8/19

Ordinanza del sindaco di Cervia n.40 dell’8/8/19

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Proposta n. 445 del 08/08/2019
ORDINANZA DEL SINDACO
N. 40 del 08/08/2019
OGGETTO:
EVENTI DEL 10 E 15 AGOSTO 2019. ORDINANZA DI LIMITAZIONE IN MATERIA DI ORARI
DI VENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE
NELLE LOCALITA’ LITORANEE DI MILANO MARITTIMA, CERVIA, PINARELLA E
TAGLIATA. ARTICOLO 50 COMMA 7 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18
AGOSTO 2000.
IL SINDACO
Premesso che
 nel corso delle serate dei giorni 10 e 15 agosto, in occasione delle ricorrenze della Notte di
San Lorenzo e del Ferragosto, le località litoranee di Milano Marittima, Cervia, Pinarella e Tagliata,
saranno interessate da un afflusso particolarmente rilevante di persone;
 dal suddetto fenomeno possono scaturire rilevanti problematiche di sicurezza urbana e situazioni
contrarie alle regole del vivere civile, quali schiamazzi, danneggiamenti, abbandono di rifiuti
che determinano un notevole degrado dell’ambiente nonché un grave disturbo della quiete
pubblica, pregiudicando il decoro e la vivibilità del contesto urbano;
 gli episodi degenerativi sopra descritti sono causati nella maggior parte dei casi dal consumo
prolungato ed eccessivo delle bevande alcoliche e superalcoliche e pertanto si accentua nelle
ricorrenze di San Lorenzo e Ferragosto quando all’aggregazione notturna si associa il moltiplicarsi
delle attività e dei luoghi di vendita e somministrazione (attività di vendita del settore alimentare
ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande anche negli stabilimenti balneari);
 a seguito delle semplificazioni procedurali e delle misure legislative adottate per promuovere e
agevolare le forme di libera concorrenza e la liberalizzazione degli orari, le bevande alcoliche
e superalcoliche vengono vendute fino a tarda ora (ed anche a prezzi notevolmente vantaggiosi
correlati all’assenza di servizi accessori – presso esercizi commerciali, anche di vicinato,
del settore alimentare o misto e presso attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di
gastronomia pronti per il consumo immediato, nonché presso esercizi di tipo speciale di erogazione
di alimenti e bevande attraverso distributori automatici, tutti accomunati dalla mancanza
di servizi igienici), aggravando pesantemente il fenomeno della loro diffusione e la facilità di
approvvigionamento da parte dei consumatori;
 in particolare risulta problematica la vendita per asporto nelle ore serali e notturne, delle bevande
alcoliche e superalcoliche le quali vengono poi consumate dagli acquirenti anche in
aree e spazi pubblici non attrezzati (marciapiedi, strade, piazze, giardini, spiagge) contribuendo
ad alimentare problematiche di ordine e sicurezza pubblica, fenomeni di degrado urbano,
disturbo della quiete pubblica, danneggiamenti ed imbrattamenti al patrimonio, comportamenti
contrari alla pubblica decenza, incidenti con lesioni alle persone;
 tali modalità di consumo generano anche il fenomeno dell’abbandono a terra dei contenitori di
vetro delle bevande alcoliche sia integri che pericolosamente frantumati, e che ciò costituisce
non solo fonte di pericolo per le persone che abitano o transitano in quelle aree ma contribuisce
ad ingenerare una sensazione di degrado urbano;
 tale situazione alimenta il disagio e il senso di insicurezza dei cittadini, dei residenti, dei turisti
e visitatori, con la conseguenza, inoltre, di una diffusa convinzione di non poter liberamente disporre,
in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici che dovrebbero essere fruibili
da tutti;
 numerose segnalazioni inoltrate dai cittadini, associazioni ed Istituzioni e dai rapporti della Polizia
Municipale hanno rappresentato alle autorità preposte al controllo del territorio situazioni
di grave degrado, disturbo al riposo e alla quiete, pericolo e danneggiamento e nelle sedi in
cui sono state affrontate tali problematiche è emersa pertanto la necessità di interventi volti a
limitare tali fenomeni;
 l’Amministrazione Comunale, oltre a misure di contrasto e di controllo, sta attivando percorsi
progettuali miranti a sensibilizzare i giovani e ridurre il fenomeno dell’abuso degli alcolici nonché
al corretto conferimento dei rifiuti.
Richiamata a questo riguardo l’ordinanza sindacale n. 19 del 15.5.2019 con la quale sono state
adottate misure d’urgenza ai sensi dell’art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000, nelle more della predisposizione
ed approvazione del nuovo regolamento di polizia urbana, per la tutela del decoro urbano
del centro di Milano Marittima e dei centri delle località, tra cui, dal 18.5.2019 al 30.9.2019, il divieto
di vendita per il consumo e l’asporto di bevande alcoliche e di qualsiasi gradazione e in qualsiasi
contenitore in specificate aree del territorio comunale oltre determinati orari (dalle 23:00), facendo
salvo le bevande di bassa gradazione fino alle 24:00 e le attività di somministrazione di alimenti
e bevande fino ai limiti di orario previsti dalla normativa nazionale, nonché il divieto di vendita
e somministrazione, di consumo e trasporto di bevande in contenitori in vetro nelle ore serali di
giornate di festa quali Notte Rosa, Notte di San Lorenzo, Ferragosto, con riserva di ulteriori ordinanze
a tutela della pubblica incolumità di concerto con le autorità di pubblica sicurezza;
Ravvisata la necessità di rafforzare il dispositivo di tale ordinanza in occasione delle ricorrenze di
San Lorenzo e Ferragosto con ulteriori interventi analogamente a quanto fatto per la Notte Rosa
con ordinanza sindacale n. 35 del 2.7.2019 con la quale è stato disposto il divieto di vendita di bevande
in bottiglie di vetro, lattine e contenitori vari da parte degli esercizi pubblici di somministrazione
di alimenti e bevande e delle attività di somministrazione temporanea nel centro di Cervia e
Milano Marittima dalle ore 20:00 nei giorni 5, 6 e 7 luglio 2019 ed in occasione degli eventi della
Notte Rosa 2019 sull’arenile demaniale ed il centro di Cervia;
Dato atto che tale necessità è stata espressa in sede di Comitato provinciale Ordine e Sicurezza
pubblica in data 2.8.2019 e alle associazioni di categoria nella consultazione avviata ai sensi
dell’art. 7 della L. 241/1990 con la presentazione della proposta di nuova ordinanza;
Dato atto che, a seguito di tali verifiche e consultazioni, sono emerse da un lato posizioni articolate
e non univoche delle associazioni di categoria a conferma della complessità del tema, dall’altro
l’esigenza di assumere misure più incisive e la disponibilità ad una revisione complessiva della materia
da attuarsi a partire da settembre con la predisposizione del nuovo regolamento di polizia urbana
ai sensi dell’art. 50 comma 7 ter del D.lgs. 267/2000 nel quale saranno contenuti in modo più
sistematico le regole e i divieti per un’ordinata convivenza civile e per una migliore fruizione degli
spazi pubblici in località balneari a forte richiamo turistico quali Cervia, Milano Marittima, Pinarella
e Tagliata;
Ritenuto che, nel confermare le motivazioni delle citate ordinanze n. 15 e 35 del 2019 , qui integralmente
richiamate, sia necessario adottare un nuovo provvedimento idoneo a contrastare gli
abusi di sostanze alcoliche ed i loro effetti deleteri in occasione delle ricorrenze di San Lorenzo e
di Ferragosto;
Ritenuto che tale provvedimento debba prevedere l’anticipazione dell’orario di inizio del divieto di
vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione;
Considerato altresì che il Ministero dell’Interno, con circolare n. 555/OP/001991/2017/1 ha posto
in evidenza “la necessità di qualificare – nell’ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche
manifestazioni – gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia
dell’incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini
dell’individuazione delle migliori strategie operative” e tra le misure attinenti alla safety, proprie della
organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata “la valutazione di provvedimenti finalizzati
al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine,
che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”;
Ritenuto pertanto necessario, per quanto precede, che il provvedimento debba altresì prevedere il
divieto per i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per i titolari di
attività di somministrazione temporanea il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro ad
eccezione del servizio e del consumo negli spazi specifici organizzati per l’attività di
somministrazione/consumo;
Preso atto che per quanto concerne i pubblici esercizi collocati sull’arenile, l’ordinanza balneare
regionale n. 1/2019 all’articolo 5, lettera B), punto 8 prevede che: “tutte le bevande, se richieste dal
cliente per asporto, debbano essere vendute in confezioni di plastica o alluminio”;
Visti
• l’art. 6 del D.L. n. 117 del 3.8.2017 convertito nella L. n. 160 del 2.10.2007 come sostituito
dall’art. 54 della legge n. 120 del 29/07/2010 che stabilisce: 2. “I titolari e i gestori degli
esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell’articolo 86 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità,
spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque
somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli
gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono
riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in
considerazione di particolari esigenze di sicurezza. 2.bis -I titolari e i gestori degli esercizi di
vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande
alcoliche e superalcoliche dalle ore 24:00 alle ore 6:00, salvo che sia diversamente
disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.”;
• l’art. 50, comma 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato
dall’art. 8 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modifiche con la Legge
18 aprile 2017, n. 48 ai sensi del quale “Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento
delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e
del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso
particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi,
o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto
dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque
non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in
materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare
o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti
per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori
automatici”;
• l’art. 12, comma 1, della Legge 18 aprile 2017, n. 48 per il quale “Nei casi di reiterata
inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell’art. 50, commi 5
e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto,
può essere disposta dal questore l’applicazione della misura della sospensione dell’attività
per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.”;
• la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;
Visti
 l’art. 1, comma 2, della legge 30 marzo 2001 n. 125 recante “Legge quadro in materia di alcol
e di problemi alcolcorrelati”, che precisa che “per bevanda alcolica si intende ogni prodotto
contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica
ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume”;
 i commi 7 bis e 7 bis.1 dell’art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
ORDINA
nell’area del territorio comunale dalla SS 16 al mare, è vietato
1) dalle ore 20:00 del 10.08.2019 alle ore 06:00 del 11.08.2019 e dalle ore 20:00 del 15.08.2019
alle ore 06:00 del 16.08.2019, la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche di
qualsiasi gradazione, in qualsiasi contenitore, di vetro e non da parte di chiunque risulti, a
vario titolo ed in forma diversa autorizzato e/o legittimato alla vendita al dettaglio per asporto,
nonché distributori automatici e presso attività di somministrazione di alimenti e bevande (pubblici
esercizi, esercizi del settore alimentare o misto, di vicinato e medie e grandi strutture di vendita, le
attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo
immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici, attività di
somministrazione di alimenti e bevande accessorie ad attività principali ecc.). E’ consentita fino alle
ore 23,00, per le suddette attività, la vendita solo se somministrazione, vendita e consumazione
avvengano all’interno dei locali e delle aree, anche esterne, autorizzate e/o concesse per l’attività
di somministrazione e/o consumo, da individuarsi con assoluta chiarezza connotativa (attrezzate
con tavoli e/o altri arredi) con modalità tali da non eludere il divieto di vendita per asporto. Dalle ore
3 alle ore 6 del 11.08.2019 e dalle ore 3 alle 6 del 16.08.2019 è vietata anche la somministrazione
di bevande alcoliche e superalcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro e
non da parte di chiunque risulti autorizzato, a vario titolo ed in forme diverse, alla somministrazione
di alimenti e bevande, anche nelle aree esterne attrezzate di pertinenza del locale o attraverso
distributori automatici o in circoli privati. I divieti previsti dalla presente ordinanza si applicano
anche nella notte tra il 15 ed il 16 agosto.
2) dalle ore 20:00 del 10.08.2019 alle ore 06:00 del 11.08.2019 e dalle ore 20:00 del 15.08.2019
alle ore 06:00 del 16.08.2019, la detenzione ed il consumo di bevande alcoliche e
superalcoliche, di qualsiasi gradazione, in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nelle aree
pubbliche, via, piazze, spiagge e nelle aree private soggette a pubblico passaggio ad
eccezione di quelle in cui non operano i divieti di cui al punto 1;
3) dalle ore 20:00 del 10.08.2019 alle ore 06:00 del 11.08.2019 e dalle ore 20:00 del 15.08.2019
alle ore 06:00 del 16.08.2019, la vendita, la somministrazione o la cessione per asporto a
qualsiasi titolo di bevande alcoliche, superalcoliche o altre bevande, in recipienti o
contenitori di vetro, da parte di chiunque, in qualsiasi forma anche attraverso distributori
automatici. E’ consentita, per le attività autorizzate nell’area sopra individuata, la vendita per
asporto delle bevande in contenitori di plastica e nelle lattine e la somministrazione e/o il consumo
delle bevande in vetro unicamente se la somministrazione e/o il consumo avvengano all’interno dei
locali e delle aree, anche esterne, autorizzate e/o concesse per l’attività di somministrazione o
consumo, da individuarsi con assoluta chiarezza connotativa (organizzate con tavoli o altri arredi),
con conseguente cura, da parte dei gestori, di recuperare i vuoti delle bevande
somministrate/cedute in vetro.
4) la detenzione, il consumo o l’abbandono in luogo pubblico di bevande di qualsiasi genere
contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo
materiale al di fuori degli spazi in cui è consentita la somministrazione e/o il consumo ai sensi del
punto 3;
Ciascun esercizio e attività interessato dalla presente ordinanza è tenuto ad affiggerne la presente
ordinanza o apposito cartello negli spazi aperti al pubblico, in maniera visibile alla clientela, onde
favorirne il rispetto diffuso con la seguente dicitura:
nell’area del territorio comunale dalla SS16 al mare, dalle ore 20:00 del 10.08.2019 alle ore 06:00
del 11.08.2019 e dalle ore 20:00 del 15.08.2019 alle ore 06:00 del 16.08.2019 è vietato:
1) la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche di qualunque gradazione, nonché la
somministrazione e la vendita di bevande di qualsiasi genere in vetro; tali attività sono consentite
solo all’interno dei locali e delle aree, anche esterne, autorizzate e/o concesse per l’attività di
somministrazione o consumo, da individuarsi con assoluta chiarezza connotativa (attrezzate con
tavoli o altri arredi) entro i seguenti limiti di orario: fino alle ore 23 per la vendita; fino alle ore 3 per
la somministrazione nelle sole attività autorizzate e/o legittimate ad essa;
2) la detenzione ed il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché la detenzione,
il consumo o l’abbandono in luogo pubblico di bevande di qualsiasi genere contenute in vetro; tali
attività sono consentite solo all’interno dei locali e delle aree, anche esterne, autorizzate e/o
concesse per l’attività di somministrazione e/o consumo, da individuarsi con assoluta chiarezza
connotativa (organizzate con tavoli o altri arredi), con conseguente cura, da parte dei gestori, di
recuperare i vuoti delle bevande cedute o somministrate in vetro.
DISPONE
che, ferma restando l’applicazione di eventuali altre norme vigenti, in caso di violazione delle
disposizioni della presente ordinanza, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
• per la violazione dei divieti di cui al punto 1) e 3) della presente ordinanza, da un minimo
di 100 ad un massimo di 500 euro; nei casi di reiterata inosservanza del divieto di cui al
punto 1) può essere disposta dal questore l’applicazione della misura della sospensione
dell’attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’art. 100 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
• per la violazione dei divieti di cui al punto 2) e 4) della presente ordinanza, da un minimo
di 25 euro ad un massimo di 500 euro.
salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento
DISPONE INOLTRE
che la presente ordinanza:
 sia pubblicata all’Albo Pretorio e nel sito web del Comune di Cervia;
 sia trasmessa per l’esecuzione al Corpo di Polizia Locale, alla Questura di Ravenna, al Comando
Provinciale Carabinieri di Ravenna, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Ravenna
e, per opportuna conoscenza, alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Ravenna.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso all’Albo
Pretorio. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all’albo pretorio della
presente ordinanza.
IL SINDACO
Massimo Medri
(doc.to firmato digitalmente)
Sindaco
Massimo Medri / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate